martedì 22 aprile 2008

Invenzioni dei ricercatori dipendenti presso Università ed Enti pubblici di ricerca


Nel caso di invenzioni dei ricercatori dipendenti presso Università ed Enti pubblici di ricerca, la legge conferisce la titolarità esclusiva dei diritti di brevetto all’autore (art. 65 legge 30/2005 – derivante dalla legge 383/01).

In questo caso le spese per la protezione brevettuale sono a carico del ricercatore autore dell’invenzione. L’inventore accademico ha l’obbligo di comunicare l’avvenuto deposito della domanda di brevetto alla propria amministrazione che comunque ha il diritto di stabilire i canoni delle licenze per l’uso industriale del brevetto, e di ricevere parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento come compenso per il sostegno dell’organizzazione accademica al ricercatore inventore.

La norma stabilisce che l’inventore abbia diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione fino a un massimo del 70%.
L’Università, o la pubblica amministrazione, stabilisce la quota dei proventi da assegnare all’inventore/i nei limiti della sua autonomia.

Laddove l’invenzione del ricercatore universitario sia stata conseguita nell’ambito di attività di ricerca e/o consulenze per conto di terzi, il regime giuridico ed economico sarà quello stabilito dal contratto relativo.

martedì 8 aprile 2008

Informazioni sui brevetti per invenzione industriale


DOMANDE FREQUENTI

Che cos'è un brevetto ?
Il brevetto è uno strumento che conferisce all’inventore dei diritti di produzione e commercializzazione esclusiva, per una invenzione, su tutto il territorio nazionale.

Che cosa può essere brevettato ?
L’oggetto del brevetto deve essere costituito da una soluzione nuova, originale e concreta ad un problema di tipo tecnico, e che risulti ancora irrisolto allo stato attuale. Le caratteristiche più importanti, quindi, che deve possedere una invenzione, affinchè possa essere brevettata, sono principalmente due:

a) novità assoluta : la soluzione tecnica deve essere nuova rispetto a tutto ciò che è noto sul territorio nazionale e di qualunque altro Paese estero, in ogni parte del mondo;
b) altezza inventiva : la soluzione tecnica deve implicare una attività inventiva, ovvero deve essere non banale per un esperto del settore e non deve rientrare in una mera attività di progettazione.

Che cosa, invece, non può essere brevettato ?
Dalla definizione precedente deriva che tutto ciò che non sia descrivibile in termini tecnici concreti, che non risolva un problema tecnico specifico, che sia già stato realizzato altrove, o che sia facilmente accessibile attraverso tecniche già note, non sia brevettabile. Più in dettaglio, la normativa vigente esclude dalla possibilità di brevettare :

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici ;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratori (software) ;
c) le presentazioni di informazioni.

E ancora:

d) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ;
e) metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale ;
f) le sostanze o le miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati.

Come faccio ad avere la certezza che la mia invenzione non sia stata già anticipata in qualche altra parte del mondo ?
E’ possibile eseguire una ricerca di anteriorità, prima di avviare la pratica per il brevetto, ovvero una ricerca approfondita su banche dati, in Italia e all’estero, al fine di individuare se esistano dei brevetti simili che possano anticipare il contenuto dell’invenzione.

Una volta deciso di procedere, come si ottiene un brevetto in Italia ?
Occorre depositare una domanda di brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, corredata da una descrizione dettagliata, disegni, rivendicazioni, ricevute dei pagamenti di tasse e diritti di segreteria, lettera di incarico ed eventuali marche da bollo. Contestualmente al deposito della domanda, viene assegnato un numero progressivo e viene rilasciato un certificato di deposito. Successivamente la pratica segue un iter ministeriale, con un esame formale, al termine del quale viene rilasciato il brevetto.La durata di questo percorso è estremamente variabile, anche se i brevetti rilasciati di recente sono rientrati tutti nell’ordine dei due/tre anni dalla data di deposito.

E se volessi ottenere un brevetto per la stessa invenzione anche all’estero, per esempio in Germania, Inghilterra e Stati Uniti ?
Esistono varie possibilità. Teoricamente si dovrebbe depositare una domanda di brevetto per ogni rispettivo Paese di interesse. Tuttavia esistono dei regolamenti e dei trattati internazionali che permettono di semplificare di molto le procedure e ridurre i costi.
Per esempio, con il trattato sul Brevetto Europeo, è possibile depositare un'unica domanda presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), con un unico esame formale, a conclusione del quale il brevetto sarà tradotto nella rispettiva lingua locale e “confermato” in ciascun Paese.
Altri trattati (PCT) consentono delle procedure semplificate per cui l’esame formale di novità assoluta ed altezza inventiva viene eseguito una sola volta. E’ importante, comunque, che l’eventuale estensione all’estero della domanda italiana sia eseguita entro 12 mesi dal primo deposito, al fine di poter usufruire del cosiddetto “diritto di priorità” che permette di conservare per le domande estere la stessa data del primo deposito.

Qual è il vantaggio di farsi rappresentare da un consulente per ottenere un brevetto ?
Da quanto descritto in precedenza, potrebbe sembrare che la richiesta di un brevetto sia un semplice atto amministrativo. Tuttavia, la materia è estremamente complessa e richiede competenze di alto livello sia in campo tecnico che in campo legale. Le competenze in campo tecnico sono necessarie nella preparazione della descrizione e dei disegni, e nel caso di un contraddittorio con gli esaminatori che devono accertare la novità assoluta e l’altezza inventiva dell’invenzione. Le competenze in campo legale sono invece fondamentali per la definizione delle rivendicazioni che proteggono l’invenzione, per l’azione in base alle leggi, ai regolamenti ed ai trattati internazionali, per la tutela dei diritti e la prevenzione di controversie con eventuali concorrenti.

Il consulente può essere una qualunque persona esperta in brevetti ?
No. Il consulente brevetti di fronte all'Ufficio Brevetti e Marchi deve essere esclusivamente un professionista iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati oppure presso l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. In ogni caso il consiglio è di rivolgersi ad uno studio di consulenza brevetti.

E per quanto riguarda la possibile diffusione di informazioni, come mi devo comportare ?
E’ importante che, fino alla data di deposito della domanda, le informazioni relative all’invenzione siano mantenute riservate e non diffuse o rese accessibili al pubblico. In caso contrario, verrebbe ad essere compromesso il requisito di novità assoluta, oppure un eventuale concorrente potrebbe addirittura anticipare il deposito con una propria domanda di brevetto. Da parte dell’Ufficio Brevetti la domanda resta non accessibile al pubblico per un periodo di 18 mesi dalla data di deposito oppure dalla data di priorità. Da parte dei consulenti, comunque, vige l’obbligo di segretezza derivante dal rapporto professionale con il committente.

Quali strumenti dà la legge per difendere il brevetto ?
Lo strumento tipico è il ricorso, per azione di contraffazione, di fronte al giudice ordinario competente. Il brevetto consente tuttavia anche l’utilizzo di altri strumenti di difesa che possono essere attinti più rapidamente e risultare di fatto molto efficaci :

a) diffida: talvolta è sufficiente rendere noto al contraffattore l’esistenza del brevetto e diffidarlo dal continuare la sua attività illecita, per ottenere la cessazione della contraffazione ;
b) sequestro dei prodotti contraffatti o inibitoria alla prosecuzione dell’attività di fabbricazione: si tratta, come nel caso della descrizione giudiziale, di misure cautelari che possono essere richieste al giudice sia prima di instaurare una causa, sia nel corso del giudizio ;
c) descrizione giudiziale: come per il sequestro e l’inibitoria dev’essere richiesta al giudice per acquisire la prova di una presunta contraffazione. La descrizione è effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e può avvenire anche durante una fiera con evidente pregiudizio per il contraffattore ; d) denuncia penale: presuppone il dolo del contraffattore e comporta l’applicazione di una multa oltre alla possibilità di un sequestro dei prodotti.

Quanto dura un brevetto ? Può essere rinnovato ?
Un brevetto per invenzione industriale ha la durata di vent’anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

A quanto ammontano le tasse brevettuali ?
La Legge Finanziaria 2007 ha istituito nuovamente dei diritti sui brevetti, il cui ammontare è stato specificato con Decreto Ministeriale del 2 aprile 2007.

Per ulteriori informazioni: deposito brevetti invenzioni a roma

venerdì 4 aprile 2008

Sulla possibilità di macchine a moto perpetuo...

"È impossibile ottenere il moto perpetuo per via meccanica, termica, chimica, o qualsiasi altro metodo, ossia è impossibile costruire un motore che lavori continuamente e produca dal nulla lavoro o energia cinetica".

(Max Planck, Trattato sulla termodinamica, Dover, New York, 1945, 3ºed.)