lunedì 27 ottobre 2008

Estensione all’estero di una domanda di brevetto italiana, in base al Trattato di Cooperazione Internazionale sui Brevetti (PCT).

Per estendere all’estero una domanda di brevetto italiana, occorre in teoria depositare, presso ciascun Ufficio Brevetti estero, una rispettiva domanda di brevetto.

In realtà esistono dei trattati internazionali che permettono di semplificare molto le procedure, e di diminuire significativamente i costi. E’ il caso per esempio del PCT (Patent Cooperation Treaty), un trattato di cooperazione internazionale sui brevetti, che prevede il deposito di un’unica domanda presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale di Ginevra. Tale domanda vedrà una fase internazionale, in cui sarà valutata la novità e la brevettabilità dell’invenzione, ed una fase nazionale, in cui il testo è praticamente tradotto nella lingua locale ed è dunque “confermato” nel rispettivo Paese di interesse.

Il vantaggio di seguire la procedura PCT è prima di tutto quello di differire i termini per l’estensione della domanda di brevetto all’estero, dai 12 mesi secondo la Convenzione di Parigi ai 30 mesi della procedura PCT. In secondo luogo, durante la fase interlocutoria con l’Esaminatore, il testo del brevetto può essere emendato e modificato, in modo tale da ottenere una forma finale della migliore qualità. Questo fatto aumenterà di molto le probabilità di ottenere il brevetto finale in ogni singolo Stato. Infatti, i Paesi aderenti al trattato hanno il dovere di tenere nel dovuto conto l’esame già svolto e di non richiedere ulteriori esami in merito alla domanda, anche se in ogni caso essi conservano il diritto di confermare o meno, alla fine, il brevetto sul loro territorio.

La procedura PCT deve essere avviata entro il 12° mese dalla data di deposito della domanda italiana, questo per poter usufruire della cosiddetta “priorità” (Convenzione di Parigi) che conserva per le domande estere la stessa data di deposito della prima domanda (italiana).