Nel caso di invenzioni dei ricercatori dipendenti presso Università ed Enti pubblici di ricerca, la legge conferisce la titolarità esclusiva dei diritti di brevetto all’autore (art. 65 legge 30/2005 – derivante dalla legge 383/01).
In questo caso le spese per la protezione brevettuale sono a carico del ricercatore autore dell’invenzione. L’inventore accademico ha l’obbligo di comunicare l’avvenuto deposito della domanda di brevetto alla propria amministrazione che comunque ha il diritto di stabilire i canoni delle licenze per l’uso industriale del brevetto, e di ricevere parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento come compenso per il sostegno dell’organizzazione accademica al ricercatore inventore.
La norma stabilisce che l’inventore abbia diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione fino a un massimo del 70%.
L’Università, o la pubblica amministrazione, stabilisce la quota dei proventi da assegnare all’inventore/i nei limiti della sua autonomia.
Laddove l’invenzione del ricercatore universitario sia stata conseguita nell’ambito di attività di ricerca e/o consulenze per conto di terzi, il regime giuridico ed economico sarà quello stabilito dal contratto relativo.
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