martedì 22 aprile 2008

Invenzioni dei ricercatori dipendenti presso Università ed Enti pubblici di ricerca


Nel caso di invenzioni dei ricercatori dipendenti presso Università ed Enti pubblici di ricerca, la legge conferisce la titolarità esclusiva dei diritti di brevetto all’autore (art. 65 legge 30/2005 – derivante dalla legge 383/01).

In questo caso le spese per la protezione brevettuale sono a carico del ricercatore autore dell’invenzione. L’inventore accademico ha l’obbligo di comunicare l’avvenuto deposito della domanda di brevetto alla propria amministrazione che comunque ha il diritto di stabilire i canoni delle licenze per l’uso industriale del brevetto, e di ricevere parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento come compenso per il sostegno dell’organizzazione accademica al ricercatore inventore.

La norma stabilisce che l’inventore abbia diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione fino a un massimo del 70%.
L’Università, o la pubblica amministrazione, stabilisce la quota dei proventi da assegnare all’inventore/i nei limiti della sua autonomia.

Laddove l’invenzione del ricercatore universitario sia stata conseguita nell’ambito di attività di ricerca e/o consulenze per conto di terzi, il regime giuridico ed economico sarà quello stabilito dal contratto relativo.

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